REGOLAMENTO PROVINCIALE

 

 UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI


COMITATO PROVINCIALE COSENZA

 

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

 

ARTICOLO 1

L’Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato Provinciale Cosenza – organizza l’attività (provinciale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale) nel suo territorio di competenza, per tramite le leghe, i settori e i coordinamenti.

 

ARTICOLO 2

Soggetti collettivi e individuali che intendono affiliarsi all’UISP - Comitato Provinciale Cosenza - devono sottoscrivere il certificato di adesione allegando atto costitutivo e statuto (per i soggetti collettivi). Per i soggetti individuali è sufficiente la sottoscrizione della tessera sociale.

 

ARTICOLO 3

Il Consiglio Provinciale approva annualmente, entro il 30 luglio, i costi relativi al tesseramento dell’anno successivo, per la quota di propria competenza.

 

ARTICOLO 4

Il Presidente Provinciale, viene eletto in base a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, dura in carica quattro anni, presiede e convoca la Direzione Provinciale. In casi di necessità può convocare e presiedere il Consiglio Provinciale.

 

ARTICOLO 5

Il vicepresidente vicario eletto dal Consiglio, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può ricevere dal Presidente altre funzioni o deleghe.

 

ARTICOLO 6

Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti. Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

·          convoca e presiede il Consiglio Provinciale sentito il parere del Presidente Provinciale;

·          esercita funzioni di rappresentanza esterna con la UISP regionale e nazionale;

·          esercita funzioni di coordinamento tra leghe e settori di attività;

Il Presidente del Consiglio è garante delle applicazioni delle delibere consiliari.

 

ARTICOLO 7

La Direzione è costituita dal Presidente Provinciale, dal vicepresidente, dal Presidente del Consiglio e da altri quattro Dirigenti eletti dal Consiglio.

La Direzione ha il compito di coordinare i lavori tra un consiglio e l’altro, adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento del Comitato.

Si riunisce almeno una volta al mese.

 

ARTICOLO 8

La Commissione Tecnica è costituita da un massimo di 5 persone attraverso la nomina di un Responsabile.

La Commissione Tecnica raccoglie e promuove le varie esigenze che riguardano la formazione in stretta collaborazione con le leghe e i settori di attività.

Coordina e gestisce corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, istruttori, tecnici, operatori, arbitri, giudici.

 

ARTICOLO 9

Per le competenze amministrative il Consiglio Provinciale nomina un Amministratore. In assenza dell’Amministratore le competenze amministrative spettano alla Direzione.

 

ARTICOLO 10

Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio, o in sua assenza dal Presidente Provinciale. Si riunisce almeno quattro volte l’anno.

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente del Consiglio con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

Il Consiglio Provinciale è composto da un massimo di 19 membri eletti dal Congresso.

Le riunioni del Consiglio Provinciale sono valide se presenti il 50% dei Consiglieri + uno.

Le decisioni del Consiglio Provinciale si assumono a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti) con voto palese.

 

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e presenta il verbale della seduta precedente. Ogni Consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale.

Le proposte di rettifiche vanno messe a votazione e, se approvate messe a verbale.

 

ARTICOLO 12

I Consiglieri sono tenuti, senza eccezione alcuna, a partecipare alle riunioni del Consiglio.

I Consiglieri assenti per tre volte alle riunioni senza giustificato motivo invalidante e/o per cause di forza maggiore, sono dichiarati decaduti dal Presidente del Consiglio in apertura della prima seduta utile successiva alla decadenza.

I giustificati motivi di assenza per essere validi devono pervenire per iscritto alla Direzione Provinciale.

 

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto dal Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

Alle riunioni sono tenuti a partecipare i membri effettivi. I membri assenti ingiustificatamente per tre volte sono dichiarati decaduti dall’organo di appartenenza.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti al fine di ottemperare alle proprie funzioni statutarie ha il compito di procedere alle verifiche almeno semestralmente.

 

ARTICOLO 14

In riferimento a quanto stabilito dallo Statuto, i criteri per la costituzione delle leghe e settori di attività sono deliberate dal Consiglio Provinciale.

Per la costituzione di una lega è necessario che l’attività sia presente (in forma rappresentativa) con almeno sette Associazioni affiliate che praticano l’attività di Lega.

In forma diversa potranno essere istituiti dei coordinamenti sulla base dell’attività che si svolge a livello provinciale.

In vai subordinata, per esigenze di sviluppo di una disciplina, il Consiglio Provinciale può nominare dei Responsabili.

 

ARTICOLO 15

I Consigli Provinciali di Lega, eletti dalle rispettivamente Assemblee, non possono essere composti da un numero di membri superiore a 11.

 

 

ARTICOLO 16

 

L’anno sociale del Comitato Provinciale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.